L’informazione: per fare innovazione,
partiamo da qui.
11 Aprile 2024 - Diritti dei soci di minoranza nelle Spa e ruolo del Collegio sindacale
FABRIZIO CONTIN
Dottore Commercialista & Revisore Legale

L'articolo 2408 e l'articolo 2409 del Codice civile offrono strumenti specifici ai soci di minoranza delle società per azioni per intervenire in caso di gestioni ritenute discutibili o lesive degli interessi societari.
Esaminiamo quindi in breve, le dinamiche che riguardano l’esercizio dei diritti dei soci di minoranza e come il collegio sindacale dovrebbe agire in risposta a tali richieste.

  • Esempio di applicazione dell’art. 2408 del C.c.- Richiesta di Convocazione dell'Assemblea
Un possibile scenario
Un socio di minoranza ritiene che gli amministratori abbiano compiuto atti che contravvengono allo statuto societario o alle leggi vigenti, come ad esempio l'approvazione di un investimento ritenuto molto rischioso e non in linea con gli obiettivi aziendali.
Il socio, detenendo una quota di capitale che supera la soglia minima prevista dall'articolo 2367 del codice civile (10%), decide di esercitare il proprio diritto richiedendo la convocazione dell'assemblea per discutere tali questioni.
La giurisprudenza di merito ha unanimemente stabilito che, affinché la richiesta di convocazione da parte della minoranza sia valida, deve essere fondata su argomenti specifici e rilevanti, che necessitano di una discussione assembleare. Inoltre, risulta assodato che il mero dissenso, rispetto a scelte gestionali non è sufficiente, se non accompagnato da elementi concreti che ne dimostrino la potenziale nocività per la società o per il patrimonio dei soci, per il ricorso all’art. 2408 del C.c..

Azione del Collegio Sindacale
Tornando al nostro caso, il collegio sindacale deve valutare la richiesta del socio di minoranza per determinare la legittimità e la rilevanza delle questioni da questi sollevate.
Nel caso il collegio ritenga che le preoccupazioni del socio siano fondate e meritevoli di attenzione, può agire per convocare l'assemblea o richiedere agli amministratori di farlo.
La norma non specifica quali siano i tempi precisi per l'azione del collegio sindacale in questo contesto, ma è implicito che debba agire con ragionevole diligenza (nei 15 giorni), data la potenziale gravità delle questioni sollevate.

  • Esempio di applicazione dell’art. 2409 C.c. - Richiesta di Indagine sulle Società
Un possibile scenario
Un gruppo di soci di minoranza, rappresentante almeno il 10% del capitale sociale, sospetta che ci siano state gravi irregolarità nella gestione della società, che potrebbero includere la manipolazione dei bilanci o atti di amministrazione dannosi ed in conflitto con gli interessi della società. Questi soci decidono quindi di fare appello al Tribunale per richiedere un'indagine, come previsto dall'art. 2409 C.c..

Azione del Collegio Sindacale:
Pur essendo la richiesta di indagine da parte dei soci indirizzata al Tribunale, il collegio sindacale gioca un ruolo cruciale nel fornire evidenze e testimonianze riguardo alla gestione della società.
Il collegio dovrebbe rivedere attentamente le proprie note, verbali e relazioni e qualsiasi altro materiale che possa attestare la condotta degli amministratori e la corretta gestione societaria in quanto una volta che il Tribunale dovesse ordinare l'indagine, il collegio sindacale dovrà collaborare pienamente con il Commissario nominato, fornendo accesso ai documenti richiesti e assistendo nell'indagine.
Il collegio dovrà agire prontamente, in conformità con le tempistiche stabilite dal Tribunale, per assicurare che l'indagine possa essere condotta efficacemente e senza ingiustificati ritardi.

Conclusioni
Come è evidente in entrambi i casi già indicati, il ruolo del collegio sindacale è di fondamentale importanza nel garantire che le preoccupazioni dei soci di minoranza vengano trattate in modo appropriato.
Il collegio sindacale deve operare con obiettività, integrità e nel rispetto dei tempi e delle procedure al fine di salvaguardare gli interessi di tutti i soci e della società nel suo complesso; l’organo di controllo, di fronte a richieste provenienti dai soci di minoranza, basate sugli articoli 2408 e 2409 del C.c., deve esercitare un ruolo di vigilanza attiva, valutando con attenzione la legittimità e la fondatezza delle richieste.
Cf Studio
Via Roma, 98 - 36025 - Noventa Vicentina (VI)
Tel +39 0444.760255    Tel +39 0444.887744