FABRIZIO CONTIN
Dottore Commercialista & Revisore Legale
Premessa
Era il mese di luglio/settembre 2008 in cui una primaria società di leasing italiana ha stipulato il primo contratto di leasing azionario, dopo aver assistito ad alcuni pronunciamenti dell'Amministrazione finanziaria in tema di leasing su azioni. Tale prima operazione ha ridestato l'interesse intorno a questo istituto, sconosciuto alla maggior parte degli operatori economici italiani, ma che, al contrario, risulta essere molto diffuso nei paesi anglosassoni.
Si ritiene da più parti che la scarsa diffusione di questo Istituto sia dovuta principalmente al fatto che tale tipo di locazione finanziaria, contrariamente al classico e molto diffuso leasing strumentale, racchiuda l'esercizio di diritti amministrativi e patrimoniali (dividendi, voto ecc.) che, in assenza di norme stabili e precise, risultano complessi da gestire e comunque richiedono cognizioni di cultura finanziaria, quest'ultima largamente carente nella maggior parte del tessuto economico domestico, formato da aziende molto piccole e poco avvezze a tali aspetti.
Profili civilistici ed operativi
Sotto l'aspetto civilistico, poiché si rientra nello schema dei contratti atipici, non si rinviene nel Codice civile una definizione di leasing azionario e comunque rifacendoci alla definizione di locazione di beni strumentali, possiamo affermare che con il contratto di leasing azionario una società di leasing acquista da un'impresa valori mobiliari per poi cederli ad un imprenditore verso il pagamento di canoni periodici. Quest'ultimo diventerà proprietario dei suddetti valori solo alla scadenza del periodo di locazione tramite il pagamento del prezzo di riscatto.
L’istituto del leasing azionario ha tutte le caratteristiche che riguardano un contratto di locazione finanziaria riguardante beni strumentali, con la sola (sostanziale) differenza che la società di leasing, in questo caso, acquista un "bene" -il capitale azionario- che, come si è detto, ha una prerogativa in più: è portatore di particolari diritti e doveri.
Tale strumento si presta ad essere utilizzato dall'impresa concedente le azioni (chiamata anche leasee) in momenti di scarsa liquidità, con la tranquillità di evitare ingerenze da parte della società di leasing, e/o merchant bank (chiamata anche lessor); quest'ultima, infatti non esercita alcun diritto sociale, in quanto non ha alcun interesse ad entrare nel merito della gestione: l'unico interesse che vanta consiste nella riscossione dei canoni periodici fino alla data del riscatto. Il lessor pertanto, non esperirà alcuna indagine particolare nel giudicare la bontà dell'operazione, se non nel valutare la capacità dell'impresa finanzianda di generare quel cash flow necessario a pagare i canoni pattuiti alla scadenza.
Per gli imprenditori tale contratto si presta a vari tipi di applicazioni:
1. Come anticipato è uno strumento efficace al fine di ottenere un finanziamento per le proprie necessità temporanee di breve/medio periodo, utilizzando le azioni con la modalità simile al lease back;
2. Il proprietario delle azioni cede le stesse alla società di leasing che gliele concede in locazione finanziaria, col vincolo di riacquisto alla scadenza del contratto, permettendo in tale modo ad esempio, di aumentare il capitale sociale evitando l'ingresso di terzi finanziatori "attivi" nella gestione societaria. In tal caso, le nuove azioni saranno sottoscritte dal lessor.
3. Per costituire una società ad hoc senza diventarne proprietari da subito, ma solo alla scadenza del termine dei canoni, col riscatto delle nuove azioni.
4. Infine, ma più raramente può anche accadere che la società di leasing Beta, dopo aver sottoscritto le azioni della concedente Alfa s.p.a., le ceda in leasing ad altra società finanziaria Gamma, la quale si impegna a detenere le azioni fino alla scadenza del periodo previsto, quando cederà le stesse azioni alla concedente Alfa s.p.a., previo esercizio del riscatto di quest'ultima (venture leasing).
Un aspetto di grande interesse da non sottovalutare consiste nel fatto che per la società di leasing l'istruttoria risulta essere abbastanza veloce, in quanto non vi sono necessità di "valutare" il bene e non ci sono rapporti con i fornitori ma esclusivamente con i soci proprietari delle azioni.
Nel valutare l’investimento le variabili sono:
- i canoni di locazione, comprensivi di una quota di capitale e una di interesse;
- il prezzo del riscatto;
- i compensi accessori per oneri vari in caso di ritardati pagamenti;
- oltre ad eventuali clausole, penalità eccetera, già conosciuti nei contratti standard di leasing.
Passiamo ora ad analizzare in estrema sintesi quelli che possono essere i vantaggi e gli svantaggi del leasing finanziario:
ANALISI DEI VANTAGGI E SVANTAGGI DEL "LEASING" AZIONARIO
VANTAGGI
- Facile fonte di liquidità a breve-medio termine;
- Possibilità di contare su un socio che non rivendica diritti patrimoniali/amministrativi non previsti contrattualmente;
- Celerità di stipula per assenza di perizie sui beni nonché di terzi fornitori;
- Valida alternativa ad altre forme di finanziamento che richiedono garanzie superiori per la realizzabilità dell'operazione;
- Utilizzabilità per gestire il passaggio generazionale.
SVANTAGGI
- Oneri eventuali in caso di mancato pagamento di alcuni canoni;
- Carenza di normativa certa con necessità di regolare i rapporti a livello contrattuale.
Il caso particolare del "leasing" azionario quale valido strumento per il passaggio generazionale
In merito all'oramai cronica problematica del passaggio generazionale, che investe più del 60% delle nostre imprese famigliari, il leasing azionario si presta ad essere uno strumento molto duttile nell'incentivare il passaggio delle azioni nelle mani delle nuove generazioni.
La società di leasing acquista le azioni dei soci più anziani e le concede in locazione finanziaria ai soci giovani subentranti, i quali diventeranno proprietari a tutti gli effetti solo dopo il periodo di "rodaggio" ossia con lo spirare del termine dell'ultimo canone periodico, evitando l'esborso finanziario immediato.
Tuttavia, nel frattempo gli eredi gestiscono tutti i diritti amministrativi e percepiscono i dividendi maturati, mentre la società di leasing esercita il diritto di voto nelle assemblee straordinarie, poiché tali delibere possono incidere sulla struttura della società stessa, e quindi anche sul valore in diminuzione delle partecipazioni (garanzia del locatario).
Allo stesso modo di quanto appena evidenziato per il “family buyout”, il leasing azionario può essere utilizzato per il “management buyout”, finalizzato alla fidelizzazione del management societario.
La normativa fiscale
Si riportano di seguito gli interventi più importanti dell'Amministrazione finanziaria in merito alla regolamentazione del leasing azionario.
Un primo tentativo, seppur scarno, di normazione si è avuto nel maggio 2000 con la proposta di legge C.7036, riguardante "Agevolazioni per la quotazione, l'allargamento dell'azionariato e la capitalizzazione delle imprese tramite lo strumento del leasing azionario", dove si intendeva "istituire un meccanismo per incentivare la capitalizzazione delle imprese non quotate e l'allargamento dell'azionariato delle stesse nonché la loro quotazione utilizzando il meccanismo del leasing azionario".
Nella stessa proposta di legge si rilevava, tra le motivazioni addotte dal legislatore, che "per l'impresa la presenza di un socio il cui percorso di uscita è già segnato e che non interferisce nella gestione aziendale, costituisce una prima forma di apertura compatibile con la nota ritrosia alle interferenze esterne che caratterizza le imprese...". Il legislatore del 2000 pertanto, pur avendo visto nel verso giusto, non ha inferto la giusta forza propulsiva per lo sviluppo di tale strumento.
Nel 2004, con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69/E si sottolineava l'indeducibilità ai fini Ires ed Irap dei canoni corrisposti al concedente in virtù di un contratto di leasing azionario, mentre risultavano deducibili ai fini Ires gli interessi passivi nei limiti dettati dall'art. 96 del Tuir. In questo documento di prassi l'Agenzia aveva sostenuto l'indeducibilità della quota capitale implicita del canone, essendo invece deducibile la quota interessi. In tale occasione l’Amministrazione finanziaria ritenne che in quella circostanza il leasing avesse funzione di mero finanziamento, potendo il soggetto utilizzatore iscrivere la partecipazione nel proprio attivo patrimoniale già al momento di stipula del contratto di leasing.
A parere di chi scrive altra situazione appare quella in cui invece l’imprenditore o la società che possiede già le azioni intenda cedere l’asset, poiché in tale caso non vi è un acquisto di partecipazione finanziato da terzi, bensì un contratto ad effetti obbligatori con cui una parte cede ad un'altra il diritto di gestire un bene.
L’anno seguente, infine, con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2005, n. 10, in tema di participation exemption, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che i requisiti del possesso e dell'iscrizione in bilancio di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir decorrono dal momento in cui si esercita il diritto di riscatto.
Oltre a quanto suesposto non si è assistito ad interventi di rilievo, quantunque sia costantemente aumentato l'interesse e la curiosità di molti operatori economici per l'istituto in esame.
Limite di acquisto delle azioni proprie ex art. 2357 cod. civ.
Un limite non di poco conto allo sviluppo del leasing azionario è dato dall'art. 2357 del Codice civile. Infatti, la sottoscrizione delle azioni con concessione in leasing alla stessa emittente può generare problematiche inerenti l'annacquamento del capitale scongiurate dal Codice civile in tema di azioni proprie.
Si ricorda che l' art. 2357 cod. civ., in materia di acquisto di azioni proprie, impone che le azioni detenute dalla stessa società emittente:
- non possano avere un valore superiore agli utili distribuibili e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- debbano essere interamente liberate;
- non possano essere superiori al 20 per cento del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate.
Infine, tale operazione può essere realizzata anche per le quote di Srl, ma secondo quanto sancito dall’art. 2474 cod. civ., le stesse non possono essere acquistate dalla società stessa in quanto vi è il divieto di effettuare operazioni sulle proprie quote.
SCHEMA DI "LEASING" AZIONARIO
Alfa s.p.a. cede le azioni alla società di leasing
Società di leasing:
- cede in lease back ad Alfa s.p.a. le sue stesse azioni,
oppure
- partecipa temporaneamente all'aumento di capitale di Alfa s.p.a. per cedere le azioni alla scadenza prevista (socio a tempo),
oppure
- costituisce per conto di Alfa s.p.a. una società per azioni di cui detiene il controllo, per poi cederlo ad Alfa s.p.a. alla scadenza pattuita.
Esercizio dei diritti connessi alle azioni
L' acquisto di azioni prevede generalmente l'esercizio di diritti patrimoniali e amministrativi ben definiti (diritti al dividendo, diritti di voto eccetera).
L'esercizio di tali diritti, in assenza di regole certe, è demandato alle clausole pattizie definite dai soggetti coinvolti nell’operazione. Per semplificare, atteso che la società di leasing, come accennato, non ha generalmente interessi particolari come socio sui generis, benché sia attenta a che la concedente generi sempre la redditività per pagare i canoni nel tempo, si possono mutuare le stesse regole previste in contratti simili come il pegno su azioni, l'usufrutto, il sequestro di azioni eccetera.
La società di leasing che si intesta le azioni, inoltre, deve fare attenzione ad eventuali clausole di prelazione e clausole di gradimento che possono essere previste nei casi di aumento di capitale e, in genere, di ingresso di nuovi soci, seppure a tempo.
In conclusione
Da quanto sin qui esposto emergono interessanti spunti che possono portare a considerare con maggior interesse l'Istituto del leasing azionario, in virtù delle varie utilizzazioni e degli impulsi che può dare al mondo societario.
A parere di chi scrive, è auspicabile un incisivo intervento del legislatore teso a dare chiarezza e maggior certezza del diritto agli operatori.
Analogamente, si può auspicare che il legislatore che sta revisionando tutto il corpus del diritto fallimentare, possa già prevedere determinati rimedi a tutela dei terzi coinvolti nel fallimento di società che hanno stipulato contratti di leasing azionario.
Infatti, stante il diritto vigente, un ipotetico fallimento della società concedente procurerebbe alla società di leasing un sicuro danno per via del quasi annullamento del valore delle stesse azioni, prive sicuramente di mercato. Le azioni, infatti, sono un bene diverso da un bene strumentale concesso in leasing, che, malgrado l'usura, anche in seguito al fallimento della società utilizzatrice, può conservare un suo valore e un suo mercato.